Giunta esecutiva

Giunta esecutiva

Tipologia

Documento programmatico

Descrizione estesa

La Giunta esecutiva è l'organo di gestione della scuola, eletto all'interno del consiglio di istituto.

Ha il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario.

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei consiglieri.

Composizione della giunta esecutiva triennio 2021-2024

Dirigente Scolastico: CAPASSO Catia
Direttore SGA: COSCIA Caudia
Genitori: ARAMINI Franco, PERRELLA Mariapia
Docente: D'ARRISSO Gianfranco

Personale A.T.A.: IORILLO Anna

Licenza

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Tempi

Durata triennale

Normativa

La Giunta Esecutiva, istituita dal DPR 416/74, fino al D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, ha rappresentato la sede in cui si valutavano i requisiti di ammissibilità degli argomenti sottoposti a delibera del Consiglio d’Istituto.

Con l’entrata in vigore dell’autonomia e dei rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 D.Lgs. 165/01, di fatto alla Giunta esecutiva vengono sottratti gran parte dei suoi compiti e il D.I. 44/01 ha ridisegnato il perimetro di competenza di questo organo limitandolo di fatto all’ambito della proposta al Consiglio d’Istituto del Piano annuale e, in concorrenza con il dirigente scolastico, delle modifiche parziali al Piano annuale. Tali limiti sono stati confermati dal più recente D.I. 129/2018.

E’ inoltre cessato il potere disciplinare della Giunta previsto dal D.Lgs. 297/94 all’ art 10 c. 11. Infatti, il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, attribuisce la competenza in materia di disciplina rispettivamente a: consiglio di classe, consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale.

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